Studio Legale Piacentini

Separazione e divorzio: differenze e iter legale

Affrontare una crisi coniugale significa confrontarsi con scelte giuridiche rilevanti, che incidono su status personale, rapporti patrimoniali e, quando presenti, sull’equilibrio dei figli. Per poter pianificare una buona strategia legale è importante conoscere la distinzione tra separazione e divorzio e il relativo iter procedurale.

Separazione: sospensione degli effetti del matrimonio

La separazione personale dei coniugi non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne sospende alcuni effetti.

  • Cessa l’obbligo di convivenza.
  • Viene meno il dovere di fedeltà.
  • Restano invece doveri di assistenza morale e materiale, se compatibili.
  • Può essere previsto un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole.
  • Si regolano affidamento, collocamento e mantenimento dei figli.
  • I coniugi rimangono giuridicamente sposati e non possono contrarre un nuovo matrimonio.

La separazione può essere consensuale o giudiziale. La consensuale si fonda su un accordo tra le parti in merito a condizioni economiche e genitoriali. L’accordo viene sottoposto all’omologazione del Tribunale competente, che ne verifica la conformità all’interesse dei figli.

La separazione giudiziale si avvia in assenza di accordo. Il procedimento è contenzioso e il giudice stabilisce le condizioni con sentenza. Può essere richiesta anche l’eventuale addebito della separazione, con conseguenze patrimoniali rilevanti.

In alternativa al procedimento in Tribunale, è possibile ricorrere alla negoziazione assistita tra avvocati o alla procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile nei casi consentiti dalla legge.

Divorzio: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Il divorzio determina la cessazione definitiva del vincolo coniugale. Nel caso di matrimonio civile si parla di scioglimento; nel caso di matrimonio concordatario, di cessazione degli effetti civili.

Con il divorzio:

  • I coniugi riacquistano lo stato libero.
  • È possibile contrarre nuovo matrimonio.
  • Viene disciplinato l’assegno divorzile, distinto dal mantenimento in separazione.
  • Si definiscono in via definitiva i rapporti economici e genitoriali.
  • Il riferimento normativo è la Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata nel tempo, in particolare dalla riforma sul “divorzio breve”.

Il divorzio breve: tempistiche

Nel 2015 è stato introdotto il divorzio breve che riduce i termini tra separazione e divorzio:

  • 6 mesi in caso di separazione consensuale.
  • 12 mesi in caso di separazione giudiziale.

Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.

Anche il divorzio può essere congiunto, se vi è accordo tra le parti o giudiziale, in assenza di accordo. Un ulteriore profilo rilevante riguarda i diritti successori: il coniuge separato senza addebito conserva diritti ereditari; il coniuge divorziato, invece, li perde (salvo eventuale assegno divorzile con diritto a quota di reversibilità, nei casi previsti).

Perché affidarsi ad uno studio legale

La separazione rappresenta una fase transitoria, che regola la crisi coniugale senza sciogliere il matrimonio. Il divorzio, invece, determina la cessazione definitiva del vincolo. Un’assistenza legale qualificata come quella dello Studio Legale Piacentini di Arzignano garantisce la tutela dei propri diritti e consente d

  • tutelare i diritti patrimoniali;
  • garantire la stabilità dei figli;
  • ridurre tempi e conflittualità;
  • prevenire contenziosi futuri.

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